Quando è obbligatorio redigere la Relazione tecnica ex Legge 10Lo strumento, forse più importante, per il rispetto del contenimento dei consumi energetici degli edifici, è rappresentato dalla Relazione tecnica ex Legge 10 (art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10). La ex Legge 10 analizza a fondo quello che viene definito il sistema Edificio – Impianto.
I recenti decreti ministeriali 26 giugno 2015, in vigore dal 1° ottobre 2015 hanno approvato gli schemi a cui uniformarsi per la redazione della Relazione tecnica ex Legge 10. Riprendendo un estratto dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 192/2005: “La documentazione progettuale di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata”. Bisogna precisare che il decreto del giugno 2015 non introduce nuove regole, ma aggiorna esclusivamente gli schemi di relazione tecnica, stabilendo la conformità al nuovo decreto dei "requisiti minimi”. Prima dell'entrata in vigore del d.m. 26 giugno 2015, la Relazione tecnica ex Legge 10 presentava un unico schema, aggiornato al 2005 e contenuto nell’allegato "E" del d.lgs. 192/2005”. Quando è obbligatorio quindi preparare la Relazione tecnica ex art. 28 Legge 10? La Relazione tecnica ex Legge 10 è obbligatoria per tutti i lavori che prevedono costruzione o interventi che interessano il sistema involucro-impianto, a titolo esemplificativo: – edifici di nuova costruzione e realizzazione; – demolizioni e ricostruzioni di edifici esistenti; – ampliamenti superiori al 15% della volumetria preesistente e comunque superiori a 500 m3; – ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello; – riqualificazioni energetiche; – impianti termici di nuova installazione; – ristrutturazione degli impianti termici esistenti; – sostituzione di generatori di calore. Non esiste un elenco esemplificativo ed esaustivo fornito dalla legge, riguardo l’obbligatorietà della redazione della relazione. Spesso sono i Comuni stessi a poter decidere e disporre sulla necessità, o meglio dire Opportunità, del deposito della stessa. Sono comunque definiti dalla legge i casi in cui la compilazione della Relazione tecnica ex Legge 10 è necessaria ed obbligatoria. La Nostra Azienda consiglia SEMPRE la compilazione della Relazione tecnica ex Legge 10 ogni qual volta andiamo ad intervenire sul sitema Edificio-Impianto. Bisogna sempre essere certi di quello che stiamo acquistando e perché. Solo in questo modo otterremo il miglior vantaggio dall'investimento economico che stiamo attuando nella costruzione o nella ristrutturazione. Per ogni ulteriore informazione e chiarimento, ricordatevi che siamo sempre a vostra disposizione. Buon lavoro a tutti.
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