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CAVI ELETTRICI: MARCATURA CE (Obbligo Regolamento CPR Dal 01/07/17)

24/5/2017

4 Commenti

 

Variante 4 della Norma CEI 64-8 - Regolamento Europeo Cavi CPR (Regolamento 35/2011 UE)

Foto
CAVI ELETTRICI: MARCATURA CE OBBLIGATORIA
Il CT 64 del CEI (CT 64, il Comitato Normativo del CEI relativo agli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione) ha approvato all'unanimità la Variante 4 della Norma CEI 64/8 che prevede un periodo di sovrapposizione con la precedente norma fino al 31 dicembre prossimo.
Fino al termine del 2017, le imprese del settore potranno concludere i lavori in corso con la norma attualmente in vigore installando anche i cavi CE “vecchi” (ossia non CPR). Tutto ciò qualora si possa comprovare (tramite fattura o bolla di accompagnamento) che siano stati acquistati prima del 1 luglio 2017.
Ne consegue che gli impianti potranno essere realizzati ed ultimati in conformità alle norme tecniche precedenti alla entrata in vigore della Variante 4 approvata.

La “sovrapposizione” tra le due norme fino al 31 dicembre 2017, consentirà pertanto di adoperare le eventuali scorte di cavi acquistate precedentemente al nuovo Regolamento europeo CPR e che, in assenza del periodo di sovrapposizione, non avrebbero potuto essere utilizzati. [Fonte CNA]

Ma in cosa consiste la nuova norma CEI 64-8

Da quando è valido il regolamento ?

Entrando nel dettaglio, con la pubblicazione della norma EN 50575, nell'elenco delle norme armonizzate per il Regolamento CPR 305/2011, Com. 2016/C 209/03, anche i cavi elettrici,  già soggetti già a marcatura CE per la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, dovranno essere marcati CE anche ai sensi del nuovo Regolamento CPR.

La Commissione Europea, ha deciso di considerare per i cavi la Reazione e la Resistenza al Fuoco, riconoscendo l’importanza del loro comportamento ed il loro ruolo in caso di incendio. 
Tali caratteristiche, 
considerate rilevanti ai fini della sicurezza delle costruzioni sono state suddivise in 7 categorie o 7 requisiti* (*vedere più sotto la tabella). 

Ricordiamo quindi che il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) è in vigore per tutti gli Stati dell’UE dal 1° Luglio 2013, nella Comunicazione della Commissione 2016/C 209/03 del 10 Giugno 2016, le tempistiche sono, le seguenti:
Data di entrata in vigore della norma  armonizzata: 10.6.2016 
Data di durata del periodo di coesistenza: dal 1.7.2017 al 31.12.2017 (Grazie alla nuova Variante)
Data di obbligatorietà marcatura CE (e nuovo CPR): 01.01.2018


Dopo il 1° Luglio 2017: I cavi non marcati CE potranno essere utilizzati solamente: in applicazioni differenti da edifici ed opere di ingegneria civile, ed al di fuori dell’Unione Europea (esportazione).

In allegato estratto dell'articolo la Guida AICE sulla marcatura CE dei cavi:

CAVI E IL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE - CPR UE 305/11: 
Raccomandazioni dell’Industria Italiana di Cavi e Conduttori Elettrici. Anche il rilascio di sostanze nocive è tra le prestazioni ritenute rilevanti per i cavi, nonostante al momento non siano stati stabiliti livelli minimi prestazionali in quanto i cavi nel loro normale utilizzo non rilasciano sostanze nocive.
I cavi sono classificati in 7 classi di Reazione al Fuoco:
- Aca, - B1ca, - B2ca, - Cca, - Dca, - Eca, - Fca ; identificate dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro prestazioni decrescenti. 
Ogni classe prevede soglie minime per il rilascio di calore e la propagazione della fiamma. Oltre a questa classificazione principale, le autorità europee hanno regolamentato anche l’uso dei seguenti parametri aggiuntivi: 

a = acidità che definisce la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività per le cose. Varia da a1 a a3 
s = opacità dei fumi. Varia da s1 a s3
d = gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l’incendio. Varia da d0 a d2. 
Rimangono esclusi al momento dalla classificazione di comportamento al fuoco i cavi Resistenti al Fuoco in quanto le norme per questa gamma di prodotti sono ancora in fase di elaborazione. 
È compito degli Stati Membri definire la classe di reazione al fuoco relativa all’ambiente di installazione. [...]


* I 7 requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata sono relativi a: 
1) resistenza meccanica e stabilità, 2) sicurezza in caso di incendio, 3) igiene, salute e ambiente, 4) sicurezza e accessibilità nell’uso, 5) protezione contro il rumore, 6) risparmio energetico e ritenzione del calore, 7) uso sostenibile delle risorse naturali. Fonte [AICE Settembre 2016]
4 Commenti
Alessio link
1/7/2017 19:35:57

L'articolo è inesatto e da indicazioni fuorvianti rispetto a quanto indica la V4 della norma CEI 64-8 che non stabilisce di dimostrare alcuna fattura di acquisto del cavo. Questo per il semplice fatto che la CEI 64-8:2012 è applicabile fino a fine 2017 (così come scritto a pagina 2 della stessa variante V4).
Alessio Piamonti

Risposta
Firenze Srl
2/7/2017 15:51:27

Salve, grazie per la risposta, ma crediamo che il suo commento sia inesatto.
Nell'artico facciamo riferimento alla variante 4 che è entrata in vigore il 1 giugno 2017.
La norma CEI 64-8, antecedente alla variante V4, rimane in vigore in parallelo fino al 31 dicembre 2017, consentendo alle imprese di poter utilizzare le norme tecniche anteriori al CPR, in presenza di un progetto o di un’autorizzazione che comprovi la data di inizio lavori.

Nella nota alla variante viene indicato: “Secondo il principio giuridico per il quale si applica la norma tecnica vigente al momento della presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi e/o dei progetti redatti o di inizio dei lavori di cui in ogni caso si possa avere data certa, antecedente al 1° luglio 2017, i relativi impianti possono essere realizzati e/o completati in conformità alle norme tecniche vigenti prima della data di validità della presente Variante”.

Tutto ciò su proposta di CNA Installazione ed Impianti, le lasciamo anche il link di riferimento: http://www.firenze.cna.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&idcategoria=60829&action=readnews&idnews=6196

Riteniamo pertanto la fonte abbastanza attendibile.
Saluti cordiali e resti in contatto con noi ;D

Risposta
Danilo Franzè
26/7/2017 10:05:24

Con l'uscita del D.Lgs.106/17, che entra in vigore a decorrere dal 09/08/2017, cambia qualcosa?
Quando è possibile ancora usare i cavi non CPR?
Grazie

Risposta
Firenze Srl
26/7/2017 10:29:44

Salve Danilo, purtroppo come da Lei segnalato, con l'entrata in vigore (a brevissimo) del DLGS 106/17 cambia tutto di nuovo. Il nuovo DLGS sembra non considerare affatto la Variante V4 alla Norma CEI 64-8, oggetto del nostro articolo.

Sono previste anche sanzioni penali per i costruttori, i direttori dei lavori, i collaudatori ecc., così come riporta l'articolo 20 del DLGS 106/17.

Anche noi al momento non sappiamo come comportarci in questo periodo di tempo. Restiamo in attesa di eventuali chiarimenti ministeriali, ed abbiamo già segnalato la cosa alle varie associazioni di categoria.

Al momento, essendo stabilita al giorno 9 agosto 2017 l'entrata in vigore del DLGS 106/17, l'unica "certezza" attuale è che i cavi non CPR possono essere utilizzati solamente fino al giorno precedente, ossia l'8 agosto 2017.

Diversamente si rischia di incombere in sanzioni amministrative e penali molto gravi.

Buona giornata e buon lavoro.





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