Variante 4 della Norma CEI 64-8 - Regolamento Europeo Cavi CPR (Regolamento 35/2011 UE)CAVI ELETTRICI: MARCATURA CE OBBLIGATORIA Il CT 64 del CEI (CT 64, il Comitato Normativo del CEI relativo agli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione) ha approvato all'unanimità la Variante 4 della Norma CEI 64/8 che prevede un periodo di sovrapposizione con la precedente norma fino al 31 dicembre prossimo. Fino al termine del 2017, le imprese del settore potranno concludere i lavori in corso con la norma attualmente in vigore installando anche i cavi CE “vecchi” (ossia non CPR). Tutto ciò qualora si possa comprovare (tramite fattura o bolla di accompagnamento) che siano stati acquistati prima del 1 luglio 2017. Ne consegue che gli impianti potranno essere realizzati ed ultimati in conformità alle norme tecniche precedenti alla entrata in vigore della Variante 4 approvata. La “sovrapposizione” tra le due norme fino al 31 dicembre 2017, consentirà pertanto di adoperare le eventuali scorte di cavi acquistate precedentemente al nuovo Regolamento europeo CPR e che, in assenza del periodo di sovrapposizione, non avrebbero potuto essere utilizzati. [Fonte CNA]
In allegato estratto dell'articolo la Guida AICE sulla marcatura CE dei cavi:CAVI E IL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE - CPR UE 305/11:
Raccomandazioni dell’Industria Italiana di Cavi e Conduttori Elettrici. Anche il rilascio di sostanze nocive è tra le prestazioni ritenute rilevanti per i cavi, nonostante al momento non siano stati stabiliti livelli minimi prestazionali in quanto i cavi nel loro normale utilizzo non rilasciano sostanze nocive. I cavi sono classificati in 7 classi di Reazione al Fuoco: - Aca, - B1ca, - B2ca, - Cca, - Dca, - Eca, - Fca ; identificate dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro prestazioni decrescenti. Ogni classe prevede soglie minime per il rilascio di calore e la propagazione della fiamma. Oltre a questa classificazione principale, le autorità europee hanno regolamentato anche l’uso dei seguenti parametri aggiuntivi: a = acidità che definisce la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività per le cose. Varia da a1 a a3 s = opacità dei fumi. Varia da s1 a s3 d = gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l’incendio. Varia da d0 a d2. Rimangono esclusi al momento dalla classificazione di comportamento al fuoco i cavi Resistenti al Fuoco in quanto le norme per questa gamma di prodotti sono ancora in fase di elaborazione. È compito degli Stati Membri definire la classe di reazione al fuoco relativa all’ambiente di installazione. [...] * I 7 requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata sono relativi a: 1) resistenza meccanica e stabilità, 2) sicurezza in caso di incendio, 3) igiene, salute e ambiente, 4) sicurezza e accessibilità nell’uso, 5) protezione contro il rumore, 6) risparmio energetico e ritenzione del calore, 7) uso sostenibile delle risorse naturali. Fonte [AICE Settembre 2016]
4 Commenti
L'articolo è inesatto e da indicazioni fuorvianti rispetto a quanto indica la V4 della norma CEI 64-8 che non stabilisce di dimostrare alcuna fattura di acquisto del cavo. Questo per il semplice fatto che la CEI 64-8:2012 è applicabile fino a fine 2017 (così come scritto a pagina 2 della stessa variante V4).
Risposta
Firenze Srl
2/7/2017 15:51:27
Salve, grazie per la risposta, ma crediamo che il suo commento sia inesatto.
Risposta
Danilo Franzè
26/7/2017 10:05:24
Con l'uscita del D.Lgs.106/17, che entra in vigore a decorrere dal 09/08/2017, cambia qualcosa?
Risposta
Firenze Srl
26/7/2017 10:29:44
Salve Danilo, purtroppo come da Lei segnalato, con l'entrata in vigore (a brevissimo) del DLGS 106/17 cambia tutto di nuovo. Il nuovo DLGS sembra non considerare affatto la Variante V4 alla Norma CEI 64-8, oggetto del nostro articolo.
Risposta
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