Quando è obbligatorio redigere la Relazione tecnica ex Legge 10Lo strumento, forse più importante, per il rispetto del contenimento dei consumi energetici degli edifici, è rappresentato dalla Relazione tecnica ex Legge 10 (art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10). La ex Legge 10 analizza a fondo quello che viene definito il sistema Edificio – Impianto.
I recenti decreti ministeriali 26 giugno 2015, in vigore dal 1° ottobre 2015 hanno approvato gli schemi a cui uniformarsi per la redazione della Relazione tecnica ex Legge 10. Riprendendo un estratto dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 192/2005: “La documentazione progettuale di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata”. Bisogna precisare che il decreto del giugno 2015 non introduce nuove regole, ma aggiorna esclusivamente gli schemi di relazione tecnica, stabilendo la conformità al nuovo decreto dei "requisiti minimi”. Prima dell'entrata in vigore del d.m. 26 giugno 2015, la Relazione tecnica ex Legge 10 presentava un unico schema, aggiornato al 2005 e contenuto nell’allegato "E" del d.lgs. 192/2005”. Quando è obbligatorio quindi preparare la Relazione tecnica ex art. 28 Legge 10? La Relazione tecnica ex Legge 10 è obbligatoria per tutti i lavori che prevedono costruzione o interventi che interessano il sistema involucro-impianto, a titolo esemplificativo: – edifici di nuova costruzione e realizzazione; – demolizioni e ricostruzioni di edifici esistenti; – ampliamenti superiori al 15% della volumetria preesistente e comunque superiori a 500 m3; – ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello; – riqualificazioni energetiche; – impianti termici di nuova installazione; – ristrutturazione degli impianti termici esistenti; – sostituzione di generatori di calore. Non esiste un elenco esemplificativo ed esaustivo fornito dalla legge, riguardo l’obbligatorietà della redazione della relazione. Spesso sono i Comuni stessi a poter decidere e disporre sulla necessità, o meglio dire Opportunità, del deposito della stessa. Sono comunque definiti dalla legge i casi in cui la compilazione della Relazione tecnica ex Legge 10 è necessaria ed obbligatoria. La Nostra Azienda consiglia SEMPRE la compilazione della Relazione tecnica ex Legge 10 ogni qual volta andiamo ad intervenire sul sitema Edificio-Impianto. Bisogna sempre essere certi di quello che stiamo acquistando e perché. Solo in questo modo otterremo il miglior vantaggio dall'investimento economico che stiamo attuando nella costruzione o nella ristrutturazione. Per ogni ulteriore informazione e chiarimento, ricordatevi che siamo sempre a vostra disposizione. Buon lavoro a tutti.
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Variante 4 della Norma CEI 64-8 - Regolamento Europeo Cavi CPR (Regolamento 35/2011 UE)CAVI ELETTRICI: MARCATURA CE OBBLIGATORIA Il CT 64 del CEI (CT 64, il Comitato Normativo del CEI relativo agli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione) ha approvato all'unanimità la Variante 4 della Norma CEI 64/8 che prevede un periodo di sovrapposizione con la precedente norma fino al 31 dicembre prossimo. Fino al termine del 2017, le imprese del settore potranno concludere i lavori in corso con la norma attualmente in vigore installando anche i cavi CE “vecchi” (ossia non CPR). Tutto ciò qualora si possa comprovare (tramite fattura o bolla di accompagnamento) che siano stati acquistati prima del 1 luglio 2017. Ne consegue che gli impianti potranno essere realizzati ed ultimati in conformità alle norme tecniche precedenti alla entrata in vigore della Variante 4 approvata. La “sovrapposizione” tra le due norme fino al 31 dicembre 2017, consentirà pertanto di adoperare le eventuali scorte di cavi acquistate precedentemente al nuovo Regolamento europeo CPR e che, in assenza del periodo di sovrapposizione, non avrebbero potuto essere utilizzati. [Fonte CNA]
In allegato estratto dell'articolo la Guida AICE sulla marcatura CE dei cavi:CAVI E IL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE - CPR UE 305/11:
Raccomandazioni dell’Industria Italiana di Cavi e Conduttori Elettrici. Anche il rilascio di sostanze nocive è tra le prestazioni ritenute rilevanti per i cavi, nonostante al momento non siano stati stabiliti livelli minimi prestazionali in quanto i cavi nel loro normale utilizzo non rilasciano sostanze nocive. I cavi sono classificati in 7 classi di Reazione al Fuoco: - Aca, - B1ca, - B2ca, - Cca, - Dca, - Eca, - Fca ; identificate dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro prestazioni decrescenti. Ogni classe prevede soglie minime per il rilascio di calore e la propagazione della fiamma. Oltre a questa classificazione principale, le autorità europee hanno regolamentato anche l’uso dei seguenti parametri aggiuntivi: a = acidità che definisce la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività per le cose. Varia da a1 a a3 s = opacità dei fumi. Varia da s1 a s3 d = gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l’incendio. Varia da d0 a d2. Rimangono esclusi al momento dalla classificazione di comportamento al fuoco i cavi Resistenti al Fuoco in quanto le norme per questa gamma di prodotti sono ancora in fase di elaborazione. È compito degli Stati Membri definire la classe di reazione al fuoco relativa all’ambiente di installazione. [...] * I 7 requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata sono relativi a: 1) resistenza meccanica e stabilità, 2) sicurezza in caso di incendio, 3) igiene, salute e ambiente, 4) sicurezza e accessibilità nell’uso, 5) protezione contro il rumore, 6) risparmio energetico e ritenzione del calore, 7) uso sostenibile delle risorse naturali. Fonte [AICE Settembre 2016] Parte 2 - Sicurezza video ad alta definizione |
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