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Relazione tecnica ex Legge 10

28/5/2017

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Quando è obbligatorio redigere la Relazione tecnica ex Legge 10

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Lo strumento, forse più importante, per il rispetto del contenimento dei consumi energetici degli edifici, è rappresentato dalla Relazione tecnica ex Legge 10 (art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10). La ex Legge 10 analizza a fondo quello che viene definito il sistema Edificio – Impianto.
I recenti decreti ministeriali 26 giugno 2015, in vigore dal 1° ottobre 2015 hanno approvato gli schemi a cui uniformarsi per la redazione della Relazione tecnica ex Legge 10.
Riprendendo un estratto dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 192/2005:
“La documentazione progettuale di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata”.
Bisogna precisare che il decreto del giugno 2015 non introduce nuove regole, ma aggiorna esclusivamente gli schemi di relazione tecnica, stabilendo la conformità al nuovo decreto  dei "requisiti minimi”.
Prima dell'entrata in vigore del d.m. 26 giugno 2015, la Relazione tecnica ex Legge 10 presentava un unico schema, aggiornato al 2005 e contenuto nell’allegato "E" del d.lgs. 192/2005”.
Quando è obbligatorio quindi preparare la Relazione tecnica ex art. 28 Legge 10?
La Relazione tecnica  ex Legge 10 è obbligatoria per tutti i lavori che prevedono costruzione o interventi che interessano il sistema involucro-impianto, a titolo esemplificativo:
– edifici di nuova costruzione e realizzazione;
– demolizioni e ricostruzioni di edifici esistenti;
– ampliamenti superiori al 15% della volumetria preesistente e comunque superiori a 500 m3;
– ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello;
– riqualificazioni energetiche;
– impianti termici di nuova installazione;
– ristrutturazione degli impianti termici esistenti;
– sostituzione di generatori di calore.

Non esiste un elenco esemplificativo ed esaustivo fornito dalla legge, riguardo l’obbligatorietà della redazione della relazione. Spesso sono i Comuni stessi a poter decidere e disporre sulla necessità, o meglio dire Opportunità, del deposito della stessa.
Sono comunque definiti dalla legge i casi in cui la compilazione della Relazione tecnica ex Legge 10 è necessaria ed obbligatoria.

La Nostra Azienda consiglia SEMPRE la compilazione della Relazione tecnica ex Legge 10 ogni qual volta andiamo ad intervenire sul sitema Edificio-Impianto. Bisogna sempre essere certi di quello che stiamo acquistando e perché. Solo in questo modo otterremo il miglior vantaggio dall'investimento economico che stiamo attuando nella costruzione o nella ristrutturazione. Per ogni ulteriore informazione e chiarimento, ricordatevi che siamo sempre a vostra disposizione. Buon lavoro a tutti.

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CAVI ELETTRICI: MARCATURA CE (Obbligo Regolamento CPR Dal 01/07/17)

24/5/2017

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Variante 4 della Norma CEI 64-8 - Regolamento Europeo Cavi CPR (Regolamento 35/2011 UE)

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CAVI ELETTRICI: MARCATURA CE OBBLIGATORIA
Il CT 64 del CEI (CT 64, il Comitato Normativo del CEI relativo agli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione) ha approvato all'unanimità la Variante 4 della Norma CEI 64/8 che prevede un periodo di sovrapposizione con la precedente norma fino al 31 dicembre prossimo.
Fino al termine del 2017, le imprese del settore potranno concludere i lavori in corso con la norma attualmente in vigore installando anche i cavi CE “vecchi” (ossia non CPR). Tutto ciò qualora si possa comprovare (tramite fattura o bolla di accompagnamento) che siano stati acquistati prima del 1 luglio 2017.
Ne consegue che gli impianti potranno essere realizzati ed ultimati in conformità alle norme tecniche precedenti alla entrata in vigore della Variante 4 approvata.

La “sovrapposizione” tra le due norme fino al 31 dicembre 2017, consentirà pertanto di adoperare le eventuali scorte di cavi acquistate precedentemente al nuovo Regolamento europeo CPR e che, in assenza del periodo di sovrapposizione, non avrebbero potuto essere utilizzati. [Fonte CNA]

Ma in cosa consiste la nuova norma CEI 64-8

Da quando è valido il regolamento ?

Entrando nel dettaglio, con la pubblicazione della norma EN 50575, nell'elenco delle norme armonizzate per il Regolamento CPR 305/2011, Com. 2016/C 209/03, anche i cavi elettrici,  già soggetti già a marcatura CE per la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, dovranno essere marcati CE anche ai sensi del nuovo Regolamento CPR.

La Commissione Europea, ha deciso di considerare per i cavi la Reazione e la Resistenza al Fuoco, riconoscendo l’importanza del loro comportamento ed il loro ruolo in caso di incendio. 
Tali caratteristiche, 
considerate rilevanti ai fini della sicurezza delle costruzioni sono state suddivise in 7 categorie o 7 requisiti* (*vedere più sotto la tabella). 

Ricordiamo quindi che il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) è in vigore per tutti gli Stati dell’UE dal 1° Luglio 2013, nella Comunicazione della Commissione 2016/C 209/03 del 10 Giugno 2016, le tempistiche sono, le seguenti:
Data di entrata in vigore della norma  armonizzata: 10.6.2016 
Data di durata del periodo di coesistenza: dal 1.7.2017 al 31.12.2017 (Grazie alla nuova Variante)
Data di obbligatorietà marcatura CE (e nuovo CPR): 01.01.2018


Dopo il 1° Luglio 2017: I cavi non marcati CE potranno essere utilizzati solamente: in applicazioni differenti da edifici ed opere di ingegneria civile, ed al di fuori dell’Unione Europea (esportazione).

In allegato estratto dell'articolo la Guida AICE sulla marcatura CE dei cavi:

CAVI E IL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE - CPR UE 305/11: 
Raccomandazioni dell’Industria Italiana di Cavi e Conduttori Elettrici. Anche il rilascio di sostanze nocive è tra le prestazioni ritenute rilevanti per i cavi, nonostante al momento non siano stati stabiliti livelli minimi prestazionali in quanto i cavi nel loro normale utilizzo non rilasciano sostanze nocive.
I cavi sono classificati in 7 classi di Reazione al Fuoco:
- Aca, - B1ca, - B2ca, - Cca, - Dca, - Eca, - Fca ; identificate dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro prestazioni decrescenti. 
Ogni classe prevede soglie minime per il rilascio di calore e la propagazione della fiamma. Oltre a questa classificazione principale, le autorità europee hanno regolamentato anche l’uso dei seguenti parametri aggiuntivi: 

a = acidità che definisce la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività per le cose. Varia da a1 a a3 
s = opacità dei fumi. Varia da s1 a s3
d = gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l’incendio. Varia da d0 a d2. 
Rimangono esclusi al momento dalla classificazione di comportamento al fuoco i cavi Resistenti al Fuoco in quanto le norme per questa gamma di prodotti sono ancora in fase di elaborazione. 
È compito degli Stati Membri definire la classe di reazione al fuoco relativa all’ambiente di installazione. [...]


* I 7 requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata sono relativi a: 
1) resistenza meccanica e stabilità, 2) sicurezza in caso di incendio, 3) igiene, salute e ambiente, 4) sicurezza e accessibilità nell’uso, 5) protezione contro il rumore, 6) risparmio energetico e ritenzione del calore, 7) uso sostenibile delle risorse naturali. Fonte [AICE Settembre 2016]
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Videosorveglianza ad Alta Qualità - Atto Secondo

16/5/2017

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Parte 2 - Sicurezza video ad alta definizione
(La soluzione AHD - BTicino)

La soluzione AHD (Analog High Definition) Oggi parliamo dell’alta definizione realizzata con il cavo coassiale (AHD - Analog High Definition). Questa soluzione consente di superare i limiti dell’analogico tradizionale ed offre una qualità dell’immagine in alta definizione da 720p fino a 4 MP.
Il più grande vantaggio consiste nella possibilità di riutilizzare lo stesso cablaggio coassiale (esistente) senza dover ri-configurare nuovamente le telecamere, con un notevole risparmio economico.
Kit preconfezionati
BTicino è in grado di offrire anche una soluzione già pronta all’uso, senza rinunciare alla qualità delle immagini.
Semplici kit da installare (da parte di personale abilitato come la Firenze Srl) retrocompatibili ed espandibili.
  • Assenza di cablaggio strutturato;
  • Installazione semplice, facile e veloce come analogico.
La Soluzione completa per vecchi e nuovi impianti
Che si tratti di impianti di nuova fattura o di impianti già esistenti, utilizzando il cavo coassiale precedentemente posato, siamo in grado di offrire una vasta gamma: Telecamere compatte, dome e speed dome con risoluzione orizzontale fino a 4 MP.

BTicino presenta anche i Nuovi DVR 4 MP TRIBRIDI:
  • Consentono impianti misti con telecamere di tre tipoòlogie: AHD, analogiche ed IP (incredibile ma vero);
  • Consentono un facile accesso da smartphone grazie alla tecnologia P2P di BTicino che facilità la connessione da remoto via internet. 
  • Inoltre il Software di controllo (CMS) “BTicino surveillance client” è a corredo di ogni DVR.
L’offerta BTicino AHD garantisce quindi :
  • Immagini ad alta risoluzione;
  • Accessibilità e gestione da remoto P2P per i nuovi DVR 4 MP;
  • Installazione semplice come Analogico.
  • Retrocompatibilità con i vecchi impianti
  • Distanza elevata dalle Telecamere (fino a 500 metri ed oltre)

Per ogni informazione e/o per un sopralluogo gratuito, potete sempre mettervi in contatto con noi.
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Videosorveglianza, sicurezza ad alta definizione

16/5/2017

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Parte 1 - Sicurezza video ad alta definizione
(La soluzione IP - BTicino)

La soluzione IP beneficia di tutti i vantaggi delle tecnologie di rete LAN.
Ogni telecamera è un piccolo computer.
Grazie a BTICINO, siamo in grado di offrire:
Gamma completa di Telecamere IP H265 fino A 4 MP
Telecamera di tipo "Dome" e telecamere compatte con ottica fissa e varifocali,
Risaoluzione video al top di gamma (da 2 a 4 Mega Pixel)
Il nuovo nuovo algoritmo di compressione HVEC (high efficiency video coding) H265 in grado di migliorare la qualità video, raddoppiando il rapporto della compressione dei dati rispetto ad H264 e supportando l’ultra definizione a 8k; fino a risoluzioni maggiori (8192×4320). L'alimentazione è di tipo PoE per un cablaggio semplice fino ai 100 m.
Telecamere speciali per progetti:
  • Telecamera Speed Dome;
  • Telecamera componibile.
NVR H265:
Sono disponibili NVR H265 a 4, 8 e 16 canali con tecnologia PoE. Inoltre, per gli impianti più grandi sono disponibili anche NVR H265 da 16 e 32 canali.
L'accesso ai dati è reso semplice da qualsiasi Smartphone, grazie alla tecnologia P2P di BTicino che facilita la connessione da remoto via internet.
Attraverso la semplice scannerizzazione di un “QR code” o di un codice numerico (direttamente sul dispositivo) evita la complessa configurazione del router, l'apertura delle porte esterne ecc. Il software di controllo (CMS) dedicato “BTicino surveillance client”, presente a corredo di ogni NVR permette di avere una maggiore sicurezza a costi accessibili con gli NVR PoE.
Inoltre spesso, un solo UPS è sufficiente per tutto l’impianto.

Riassumendo l’offerta IP garantisce quindi:
  • Una soluzione completa per un impianto di videosorveglianza;
  • Immagini alla più alta risoluzione possibile;
  • Installazione semplice senza alimentatori per telecamere (NVR con PoE);
  • Accessibilità e gestione da remoto P2P;
  • Un solo UPS per tutto l’impianto.
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La prossima volta ci occuperemo della
soluzione AHD (Analog High Definition) 

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